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06.02.2013
EMILIA-ROMAGNA
Condominio. Sarà più difficile abbattere le barriere architettoniche

La riforma prevede una maggioranza più alta: il 51% dell'assemblea e delle quote millesimali. È possibile procedere anche a spese proprie. Per dismettere l'opera serve il voto dei condomini Esiste un «principio di solidarietà condominiale» che deve avere un peso nelle decisioni tra vicini di casa, soprattutto se riguardano i disabili. Il grado di civilizzazione di qualsiasi società si evidenzia anche dal modo in cui essa affronta e risolve i problemi di coloro che sono colpiti da difficoltà motoria, così da consentire loro di circolare senza difficoltà nel proprio condominio, consentendogli così di rimanere inseriti nella vita sociale della comunità.

Il concetto di portatore di handicap deve estendersi a ricomprendere anche la persona anziana, nonché, più semplicemente, colui che, magari a seguito di un infortunio, si trova temporaneamente limitato nei movimenti.

La comoda accessibilità agli spazi assume primaria importanza perché consente di continuare a godere della propria autonomia e, soprattutto, della propria casa. Un problema quindi, quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche, che deve
sensibilizzare tutti, ma che non sempre, nella pratica condominiale, trova ascolto: basti pensare alle non poche difficoltà che spesso si è costretti ad affrontare in assemblea per convincere i condomini a deliberare l'esecuzione anche di minime opere necessarie per eliminare quegli ostacoli che il disabile non riesce a superare, se non con estrema difficoltà.

Una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale. Può essere una scala, un gradino, una rampa troppo ripida: qualsiasi elemento architettonico può trasformarsi in barriera e l'accessibilità dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona.

È già da tempo che la normativa (legge 9 gennaio 1989 n. 13) ha stabilito che sia i nuovi edifici sia quelli già esistenti devono essere adattati alle esigenze delle persone con disabilità.

È una legge che ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da coinvolgere l'intera collettività. Spetta in prima battuta all'assemblea decidere di intervenire per eliminare le barriere architettoniche presenti nel condominio.

Il nuovo legislatore della riforma del condominio (che diventerà operativa il 17 giugno prossimo) ha però ritenuto di aumentare il quorum necessario per assumere le relative delibere, richiedendo, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.
Il testo di legge oggi in vigore, invece, prevede l'approvazione da parte di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale. La richiesta di convocazione dell'assemblea può essere fatta sia dalla persona con disabilità sia da chi esercita la tutela o la potestà o dall'amministratore di sostegno.

L'interessato può essere sia condomino che conduttore di unità immobiliari site nel condominio. È opportuno che avvenga in modo formale a mezzo di una raccomandata indirizzata all'amministratore. I costi per le opere di modifica vengono ripartiti tra tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi. Se l'assemblea risponde negativamente o non risponde entro il termine di un mese, il
richiedente può installare, a proprie spese e con la possibilità di ottenere il contributo erogato dal «Fondo Speciale» istituito presso il ministero dei Lavori pubblici (articolo 9, legge 13/89), un servoscala oppure altre strutture mobili e facilmente rimovibili e anche modificare l'ampiezza delle porte al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage: il tutto non deve però alterare il decoro architettonico oppure rendere inservibili le parti comuni all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Anche le spese di manutenzione del manufatto restano in capo a colui che lo ha fatto installare. Se poi costui decide successivamente di trasferirsi presso un'altra abitazione (come nel caso del quesito del nostro lettore, ndr), spetterà all'assemblea decidere (con le stesse maggioranze previste per l'installazione) se comunque mantenerlo in funzione a spese di tutta la collettività o rimuoverlo, salvo che qualche altro condomino decida di assumersi l'onere di conservarlo. Se l'installazione era invece avvenuta per decisione assembleare, senza una nuova delibera, il manufatto resterà in uso e le spese resteranno in capo a tutti i condomini.





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