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10.11.2011
Maxiemendamento e disabilità

“Nel maxi emendamento alla legge di stabilità presentato ieri sera al Senato, ci sono anche due aspetti che riguardano le persone con disabilità”: a parlare e Carlo Giacobini (FISH onlus).
“Il primo riguarda la possibilità del riconoscimento del telelavoro ai fini del rispetto degli obblighi di assunzione di persone con disabilità e ai fini di eventuali convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa”.
“Il secondo, più infido, riguarda i ricorsi in materia di riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap: viene confermato e accentuato quanto già previsto nella manovra di luglio che impone un preliminare accertamento tecnico di ufficio e soprattutto l'impossibilità di appellarsi contro le sentenze di primo grado”.
Qui di seguito i passaggi sopracitati
MAXI EMENDAMENTO al disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012 (AS 2968).
(presentato il giorno 9 novembre 2011 al Senato)

Articolo 4 - novies decies
(Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi)
(omissis)
5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:
a) Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge 8 marzo 2000, n. 53 possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
b) al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1, dell’articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;
c) ai medesimi fini di cui alla precedente lettera b), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;
d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2, dell’articolo 9 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.
(omissis)
Articolo 4 – quater et vicies
(Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)
(omissis)
2. All’articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Note: L’articolo 445-bis del codice di procedura civile è stato introdotto dall’articolo 38 della legge 15 luglio 2011, n. 111, e così recita:
“Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonchè secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.”



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