GENERALITA'
ART. - 1 -
Il "Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità ITALIA" in sigla "C.E.R.P.A. ITALIA" rappresenta in ambito nazionale il Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità in quanto struttura associativa a rappresentanza internazionale fra le nazioni Europee.
IL C.E.R.P.A. ITALIA si configura come un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, Onlus, ex D.lgs 460/97 art. 10 comma 8, iscritta in data 3 dicembre 2002, con decreto dell’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute, all’Albo delle Organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Trento Sezione A al n. 120, come previsto dall’art.3 della L.P. 8/92 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 12564/93
Il C.E.R.P.A. ITALIA non persegue scopi di lucro, ma esclusivamente scopi di solidarietà.
Il C.E.R.P.A. ITALIA ha sede legale in Trento, Via Palermo n°23/B.
ART. - 2 -
Il C.E.R.P.A. ITALIA è costituito da persone fisiche, associazioni, studi professionali, società di persone e capitali, enti pubblici e privati, che abbiano dimostrata capacità professionale nel campo dello studio, della ricerca, della progettazione e della promozione dell'accessibilità intesa nella sua più ampia espressione e significato.
ART. - 3 -
Il C.E.R.P.A. ITALIA è una libera associazione apartitica e aconfessionale che cura e tutela gli interessi dei soci in sede contestativa nei confronti di terzi, nonché in sede giuridica ai fini dello scopo incluso nel presente Statuto.
SCOPI
ART. - 4 -
Il "C.E.R.P.A. ITALIA" ha lo scopo principale di contribuire alla promozione della cultura dell’inclusione sociale, contrastando la discriminazione e la marginalizzazione di qualsiasi individuo, con i mezzi e gli strumenti propri delle discipline praticate dai soci aderenti e tramite l’attività e il sapere degli stessi, col fine di migliorare la qualità di vita, l’accessibilità ed usabilità degli ambienti.
Per il conseguimento delle proprie finalità il "C.E.R.P.A. ITALIA", con organizzazione propria o attraverso l'opera congiunta con altri singoli individui, enti e organizzazioni associative, sia nazionali che internazionali, intende:
a) sviluppare ricerche e studi nell'ambito dell'accessibilità, usabilità e mobilità volte all’inclusione di tutti gli individui;
b) promuovere manifestazioni di carattere culturale e formativo;
c) sviluppare ricerche, studi ed applicazioni di nuove tecnologie volte al sostegno dell’autonomia e della vita indipendente;
d)- attivare centri di informazione sulle problematiche connesse con l'accessibilità e fruibilità del territorio nel suo concetto più ampio e democratico;
e) attivare rapporti di collaborazione con centri, organizzazioni, associazioni e professionisti che operano e perseguono obiettivi analoghi;
AMBITO ASSOCIATIVO
ART. - 5 -
Può far parte del "C.E.R.P.A. ITALIA" qualsiasi persona di maggiore età, associazione, studio professionale, società di persone e capitali, ente pubblico e privato che dimostri attitudini, capacità professionali e coincidenza d'interessi nel perseguire gli scopi statutari del Centro, e assume la qualifica di socio.
I soci si fanno carico dello sviluppo delle attività del Centro e accedono ai beni e servizi predisposti dallo stesso.
I soci si dividono in: socio onorario, socio sostenitore e socio ordinario.
Il socio onorario è colui che, su proposta del Consiglio Direttivo, viene invitato a far parte dell’Associazione per meriti acquisiti nei riguardi degli scopi statutari del C.E.R.P.A.
Il socio sostenitore è colui che a seguito di domanda scritta e curriculum vitae allegato viene ammesso all’Associazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il socio ordinario viene ammesso all’Associazione da parte dell’assemblea dei soci su presentazione del Consiglio Direttivo.
Solo il socio ordinario ha diritto di elettorato attivo e passivo.
Solo i soci sostenitori ed ordinari sono obbligati al versamento della quota associativa quantificata di anno in anno dal consiglio Direttivo.
Le persone, associazioni, studio professionali, società di persone e capitali, enti pubblici e privati interessati ad assumere la qualifica di socio debbono, per iscritto, formulare apposita richiesta alla Segreteria dell'Associazione. L'adesione e l'accettazione definitiva del richiedente dovrà essere ratificata e confermata per iscritto dal Consiglio Direttivo.
ART. - 6 -
Ogni socio ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata al Presidente presso la Segreteria, previo versamento dell'intera quota associativa annuale eventualmente non corrisposta.
Il socio recedente deve rifondere ogni pendenza o anticipazione che il C.E.R.P.A. ITALIA abbia sostenuto per conto o interesse dello stesso, nonché sottostare all'obbligo dell'immediata restituzione dei beni mobili ed immobili, di materiali, strumenti ed attrezzature dati in uso e costituenti il patrimonio sociale del C.E.R.P.A. ITALIA, pena il ricorso al Collegio dei Provibiri ed infine alle vie legali.
La quota associativa e i contributi volontari non sono trasmissibili ad altri e non possono essere oggetto di rivalutazione.
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
ART. - 7 -
Il patrimonio del C.E.R.P.A. ITALIA è costituito da:
a) beni mobili ed immobili validamente pervenuti al Centro;
b) versamenti delle quote associative dei soci;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti in favore del Centro;
e) proventi di qualsiasi genere, derivanti da attività di ricerca e promozione, manifestazioni, studi e pubblicazioni;
f) interessi attivi sui depositi intestati al Centro;
g) contributi e finanziamenti volontari dei soci o erogati da enti pubblici e privati.
L'Associazione non può distribuire fra i propri Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante l'attività sociale.
ORGANI SOCIALI
ART. - 8 -
Gli organi statutari del C.E.R.P.A. ITALIA sono:
Organi Centrali:
- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Revisore dei Conti.
L'eleggibilità degli Organi sociali avviene in piena libertà. Il voto può essere solo espressione singola del socio o rappresentativo di più soci purché accompagnati da delega di cui all'art. 10.
ASSEMBLEA
ART. - 9 -
L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del C.E.R.P.A. ITALIA, costituito dai soci ordinari, appositamente convocati in seduta ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile per deliberare:
a) sul rendiconto economico e finanziario dell'esercizio dell'anno precedente;
b) sulle cariche/organi sociali;
c) su altri argomenti figuranti all'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci ordinari.
La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve avvenire entro due mesi dalla data della deliberazione o richiesta di cui sopra.
L'assemblea si riunisce nel luogo indicato nell'avviso inviato ai soci dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Nel caso di assemblea straordinaria l'ordine del giorno deve comprendere gli argomenti specificatamente indicati dai richiedenti.
ART. - 10 -
Possono partecipare all'Assemblea i Soci con diritto di voto purché in regola con la quota sociale e aventi la maggiore età. Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci aventi uguale diritto, mediante delega scritta data ad un socio, con un massimo di due deleghe ogni socio.
ART. - 11-
L’assemblea è presieduta dal Presidente del C.E.R.P.A. Italia, in assenza del Presidente dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione e in subordine di età, assistito da un segretario.
Il Presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci a partecipare all’Assemblea e alle votazioni, per constatare se l’assemblea è regolarmente costituita e per stabilire le modalità di votazione.
Il Presidente sceglie tra i soci presenti due scrutatori.
ART. - 12 -
Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ordinari, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti .
Le Assemblee vengono convocate in forma pubblica con avviso nella sede legale e in quelle periferiche e in forma diretta al singolo socio.
L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è valida con la partecipazione del 25% dei soci.
Le deliberazioni, anche quelle riguardanti le cariche sociali vanno prese a maggioranza assoluta dei voti.
ART. -13 -
Le deliberazioni si votano di regola in modo palese. Le votazioni relative alle cariche sociali devono essere effettuate a scrutinio segreto, o per voto palese se questo viene richiesto in modo unanime.
I Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci sono redatti, approvati e firmati dal Presidente, dal Segretario, conservati nella sede legale dell'Associazione e forniti su richiesta ai singoli soci.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. -14 -
Il Consiglio direttivo del C.E.R.P.A. Italia è composto da un numero dispari di membri, numero fissato dall’Assemblea su proposta del Consiglio uscente e comunque non inferiore a cinque.
I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili e non percepiscono alcun compenso per tale incarico.
In caso di dimissioni, decesso o espulsione di un socio consigliere, i membri restanti del Consiglio Direttivo hanno facoltà di cooptare il primo dei non eletti e, in caso di parità, il più anziano di iscrizione e in subordine di età.
I membri così eletti durano in carica fino alla normale scadenza del Consiglio stesso.
ART. - 15 -
Il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione elegge fra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente.
Il Consiglio può provvedere inoltre a formare nel proprio ambito un Comitato Esecutivo al quale può delegare alcune sue specifiche funzioni.
ART. - 16 -
Il Consiglio Direttivo si raduna ad intervalli di regola non superiore a sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
La convocazione è fatta dal Presidente.
ART. - 17 -
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per il conseguimento, nell'ambito delle norme statutarie, degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare ai soci lo sviluppo di iniziative e di progetti.
ART. -18 -
Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è redatto e modificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei Consiglieri.
ART. - 19 -
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenta della maggioranza dei Consiglieri. I Consiglieri assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, sono considerati dimissionari e decaduti da ogni carica e rappresentanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e in caso di parità, prevale quello di chi presiede. Le votazioni si fanno in modo palese o segreto, secondo le deliberazioni della maggioranza dei presenti.
ART. - 20 -
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono constatate con processi verbali sottoscritti dal Presidente del C.E.R.P.A. ITALIA e dal Segretario.
IL REVISORE DEI CONTI
ART. - 21 –
L'Assemblea nomina il Revisore dei Conti, scelto tra membri esterni al Consiglio Direttivo e non soci del C.E.R.P.A. ITALIA.
Il Revisore dura in carica un triennio e può essere rinominato.
Al Revisore è affidato il controllo sulla gestione contabile e amministrativa dell’associazione.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. - 22 -
L'Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri che dura in carica 3 (tre) anni. I Probiviri sono rieleggibili.LE CONTROVERSIE
ART. - 23 -
In caso di controversie tra soci, e tra i soci e il C.E.R.P.A. ITALIA o i suoi organi, saranno giudicate dal Collegio dei Probiviri.
RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI DI FIRMA
ART. - 24 -
La Rappresentanza legale è riservata al Presidente del C.E.R.P.A. ITALIA, e in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
ART. - 25 -
Su delega del Presidente hanno poteri di firma "disgiunta" sui conti correnti bancari e presso l'amministrazione postale: il Vice e/o uno o più consiglieri delegati.
SCIOGLIMENTO
ART. - 26-
Lo scioglimento del C.E.R.P.A. ITALIA è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci in sede di convocazione straordinaria, la quale decide con la maggioranza dei due terzi dei votanti, presente o regolarmente rappresentante la maggioranza dei soci.
Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, per la devoluzione dell'eventuale patrimonio o fondi residui ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.
NORME FINALI
ART. - 27-
Il presente Statuto entra in vigore a tutti gli effetti, con la data di approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, anche in assenza delle norme del Regolamento di Attuazione.